La legge del divorzio

1
«Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via.
2
Se lei, uscita dalla casa di quell’uomo, diviene moglie di un altro,
3
e se quest’altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest’altro marito, che l’aveva presa in moglie, muore,
4
il primo marito, che l’aveva mandata via, non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore.
Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità.


Prescrizioni varie

5
«Un uomo sposato da poco non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico;
sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposata.
6
Nessuno prenderà in pegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.
7
Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli d’Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte;
così toglierai via il male di mezzo a te.
8
State in guardia contro il flagello della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti levitici vi insegneranno;
avrete cura di fare come io ho ordinato loro.
9
Ricòrdati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a Miriam, durante il viaggio, dopo che usciste dall’Egitto.
10
«Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;
11
te ne starai fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori.
12
Se quell’uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno.
13
Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti;
questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio.
14
Non defrauderai l’operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città.
15
Gli darai il suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l’aspetta con impazienza;
così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato.
16
Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri;
ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.
17
Non calpesterai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova;
18
ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio;
perciò ti ordino di fare così.


Prescrizioni umanitarie

19
«Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo;
sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.
20
Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami.
Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
21
Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti;
saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
22
Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto;
perciò ti ordino di fare così.